Il “ristoro” solo per alcuni Agenti

Rimangono inascoltati gli appelli per adottare un differente sistema per evidenziare il calo di fatturato che di fatto, oggi, esclude la maggior parte dei Colleghi dalla possibilità di richiedere il “ristoro”.

Sulla G.U. del 30 novembre 2020 (a fondo pagina è possibile scaricare un estratto) è stato pubblicato il testo del provvedimento che include la nostra Categoria limitatamente ad alcuni codici ATECO.

Riteniamo solo parzialmente condivisibile la scelta di escludere determinati codici ateco dato che al momento non potranno beneficiare del contributo Colleghi che invece sono duramente e chiaramente colpiti dalle misure restrittive.

Ad ogni buon conto il decreto estende anche ad alcune categorie di agenti di commercio il contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto Ristori DL 137/2020. E’ necessario che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore a due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. Per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e che ha già beneficiato del contributo a maggio, l’importo del nuovo contributo è pari alla percentuale (indicata nella tabella in fondo all’articolo) applicata agli importi minimi (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti).

Per gli agenti che avevano già chiesto il contributo ai sensi dell’ art. 25 del DL 34/2020, il contributo sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto verrà accreditato sul c/c indicato nella richiesta inviata precedentemente. Per gli altri sarà necessario presentare istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. L’importo del contributo sarà calcolato sulla base dei dati forniti nell’istanza.
Di seguito sono indicati i codici ATECO relativi agli agenti di commercio beneficiari dell’estensione del contributo in parola.

CODICE

CODICE ATECO

DESCRIZIONE

%

461201

46 12 01

Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti

100%

461403

46 14 03

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

100%

461501

46 15 01

Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

100%

461503

46 15 03

Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

100%

461505

46 15 05

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili

100%

461506

46 15 06

Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461507

46 15 07

 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461601

46 16 01

Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

100%

461602

46 16 02

Agenti e rappresentanti di pellicce

100%

461603

46 16 03

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

100%

461605

46 16 05

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

100%

461606

46 16 06

Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

100%

461607

46 16 07

Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

100%

461608

46 16 08

Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461609

46 16 09

Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461822

46 18 22

Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

100%

461892

46 18 92

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

100%

461896

46 18 96

Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

100%

461897

46 18 97

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

100%

461901

46 19 01

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461902

46 19 02

Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461903

46 19 03

Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

Ristori Quater – Proroga termine versamenti acconti

A seguito dell’approvazione del DL c.d. “Ri­stori-quater”  si riassumono i principali provvedimenti di interesse per gli agenti e rappresentnati di commercio oltre all’estensione del contributo del fondo perduto (leggi qui)

 

2  PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è posticipato al 10/12/2020 (o, al ricorrere di determinati requisiti, al 30/40/2021).

 

2.1  SOGGETTI ISA

Tra i soggetti ISA è ricompresa la maggior parte degli Agenti di commercio che, come confermato dall’art. 1 co. 2 del DL “Ristori-quater”, beneficiano del differimento.

Nello specifico, si tratta dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Il differimento si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

 

2.1.1  CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PROROGA

La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancioni”:

Beneficiano della proroga al 30/04/2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi.

Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”:

Beneficiano della proroga al 30/04/2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:
– esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”);
– hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree individuate come Regioni “rosse”.

 

2.2  IMPOSTE INTERESSATE DALLA PROROGA

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la proroga si applica anche alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito, purché dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo.

 

Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007
Imposta sostitutiva per il regime forfetario Art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014
Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) Art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011

 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e­ste­ro (IVAFE) Art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011
Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di in­ci­ta­men­­­­­to alla violenza Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative Art. 2 del DL 138/2011
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finan­ziari e la Ban­ca d’Italia Art. 1 co. 65 della L. 208/2015
Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei tra­sporti Art. 1 co. 716 – 718 della L. 160/2019
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitaliz­za­zio­ne di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’ener­gia Art. 3 della L. 7/2009

2.3  ESTENSIONE DELLA PROROGA AL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DEI CONTRIBUTI INPS DEI PROFESSIONISTI

I nuovi termini previsti per il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF si estendono anche al versamento del secondo acconto dei contributi INPS dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97.

 

3  PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI

Ai sensi dell’art. 3 del DL “Ristori-quater”, il termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020, in scadenza il 30/11/2020, è prorogato al 10/12/2020.
Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla presentazione dei modelli 770/2020, a seguito della proroga disposta con l’art. 10 del DL 28/10/2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”).

CAAF USARCI

ENASARCO, il nuovo Presidente è Antonello Marzolla

A conclusione di un procedimento elettorale durato oltre un anno che ha visto l’USARCI riconosciuta quale sindacato maggiormente rappresentativo, si apre un nuovo corso per l’Enasarco.

Oggi, 4 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, eletto lo scorso 23 dicembre dall’Assemblea dei Delegati, si è oggi insediato e ha eletto Antonello Marzolla quale nuovo Presidente della Fondazione, unitamente a Leonardo Catarci ed Emanuele Orsini come Vicepresidenti.

IUCAB Meeting: l’effetto Covid-19 sugli agenti in tutto il mondo

IUCAB, Internationally United Commercial Agents and Brokers, è la Confederazione che su scala mondiale riunisce le Organizzazioni Nazionali che rappresentano gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

L’USARCI è da diversi decenni uno dei membri di spicco di IUCAB, unica associazione italiana a farne parte. La presenza all’interno di questa organizzazione internazionale ha permesso all’USARCI di contribuire al processo di sviluppo di una figura di Agente di commercio sempre più europea e di perseguire quell’uniformità di regole che porterebbe grandi vantaggi a tutta la Categoria.

Venerdì 22 gennaio si è tenuto il Secretarial Working Group (SWG), incontro virtuale che ha riunito le principali Associazioni di categoria del mondo. Per l’USARCI hanno preso parte all’evento Marco Righetti, agente di commercio e vice Presidente Iucab, e Mattia Ursetta, responsabile marketing e progettazione in Usarci Aparc di Torino.

Si è parlato dell’incidenza del Covid-19 sugli Agenti di commercio nei vari paesi d’Europa e non solo; nuove idee volte a rafforzare la posizione dell’Agente nel mercato attuale; ma si è discusso anche di Vertical Block Exemption Regulation, documento UE di regolamentazione del lavoro mediante cui occorre un totale aggiornamento per rispondere al nuovo contesto di mercato creato dalle piattaforme online.

CLICCA QUI L’ARTICOLO COMPLETO DI IUCAB

Non vi è mai una solo verità, io preferisco quella dei numeri, loro non mentono

Federagenti, organizzazione sindacale di categoria non firmataria degli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI che rappresentano il 99% del mondo del lavoro di agente, era convinta (insieme alla coalizione di cui faceva parte) di poter stravincere le elezioni Enasarco (nei loro corridoi si diceva che avrebbe stravinto con il 70% dei voti) e così avere un presidente Enasarco di sua nomina ed avere 11/12 consiglieri nel CDA Enasarco.

La realtà è molto spesso più dura delle più rosee previsioni e riserva spesso dei sonori ceffoni. Accade così che oltre a non ottenere la maggioranza, si sia ritrovata in minoranza.

E’ sufficiente analizzare il risultato complessivo dei voti per sapere chi ha effettivamento vinto le elezioni. La coalizione di fare presto di cui faceva parte Federagenti, ha ottenuto in totale 19.938 considerata la lista agenti e lista mandanti, mentre la coalizione attualmente al governo, costituita da: Usarci, Fisascat, Ugl Terziario, Cgil, Uiltucs, Fnaarc, Confindustria, Confcommercio, Confapi e Confartigianato,ha ottenuto 28.896 voti. E questi sono numeri inconfutabili (si potrebbe discutere della assegnazione di 3004 voti di Artenasarco, ma anche escludendo questi restano ugualmente perdenti).

Con questo risultato il nuovo presidente eletto il 4 Gennaio 2021 è Antonello Marzolla, segretario Nazionale USARCI.

Infatti, l’USARCI, unico sindacato che si occupa esclusivamente degli agenti commerciali e che non aderisce a controparti o ad altre sigle, firmataria di tutti gli AA.EE.C.C, possiamo considerarla senza ombra di smentita, il sindacato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Da sola ha ottenuto 9.874 voti, mentre la coalizione avversaria fatta da tre sigle, Federagenti, Fiarc ed Anasf, ha ottenuto in tre, 14.019. Ripartendo i voti, ognuno ha ottenuto 4.673 preferenze. 

 E’ evidente come l’Usarci abbia surclassato Federagenti, Anasf e Fiarc.

Da qui inizia da parte di Federagenti e C. una campagna in cui viene fatta demagogia e vengono travisati i fatti. Secondo quando asserito da questi, in maniera pretestuosa e fantasiosa, l’Enasarco sarebbe impedita a erogare una parte di FIRR a quegli agenti che ne hanno necessità. In pratica si cerca di far intendere che la Fondazione Enasarco abbia difficoltà finanziarie.

La realtà invece, è che i Ministeri vigilanti gli Enti previdenziali non hanno bloccato la delibera, ma si sono limitati a rispondere dopo ben sei mesi, in maniera pretestuosa e strumentale, che le procedure per la concessione del 30% del FIRR agli iscritti che ne farebbero richiesta non poteva essere autorizzata perché, a loro avviso, il CDA era in prorogatio e non potevano essere emanate delibere straordinarie.

E’ l’interpretazione di un funzionario miniteriale; la dottrina è di tutt’altro avviso, fatto ne è che lo stesso TAR ha dato ragione alla Fondazione. Comunque un  ministero che risponde dopo sei mesi è assolutamente intollerabile, qualsiasi sia la motivazione, non si gioca sulla pelle degli agenti.

Anche la ventilata ipotesi di difficoltà finanziarie è falsa, in realtà il bilancio ENASARCO del 2019 si chiude con un avanzo economico in forte crescita pari a 233 milioni, “il migliore dell’ultimo decennio”. Lo comunica la Fondazione, sottolineando che il patrimonio sale a quota 7,8 miliardi. Di cui 5,196 miliardi costituiscono il patrimonio della previdenza, pari a 5,18 volte il valore delle pensioni in essere, e 2,392 miliardi il patrimonio del fondo Firr, il trattamento di fine rapporto degli iscritti. 

Tutti in miglioramento i saldi di bilancio principali. In particolare “sono positivi i risultati conseguiti nella gestione istituzionale con un saldo complessivo di +188 milioni, a fronte dell’avanzo di +170 milioni del 2018 e di quello del bilancio tecnico 2017 previsto a +188 milioni. Il saldo della gestione previdenziale (+71 milioni) continua a crescere, con entrate previdenziali che finanziano la spesa per prestazioni”.

Le spese di funzionamento diminuiscono dello “1,3%, ma i risparmi realizzati non hanno intaccato l’efficacia dei servizi all’utenza, comunque migliorati, come dimostrano le nuove funzionalità disponibili, sia quelle previste nell’area riservata sia quelle introdotte con la nuova app Enasarco”.

Positivi i risultati nella gestione del patrimonio. I proventi finanziari ordinari lordi “sono passati dai 113 milioni del 2018 agli oltre 154 milioni del 2019. Il saldo finanziario totale pari a 182 milioni, contro i 75 milioni del 2018. Il patrimonio liquido passato dal +5% del 2011 al +48% del 2019, mentre il valore complessivo del patrimonio della fondazione espresso al fair value cresciuto di oltre il 19% rispetto al 2012”.

Bisogna ricordare che Federagenti  è una propugnatrice dell’acquisizione di Enasarco da parte di Inps, quando questo Ente va in crisi dopo aver fatto i conti per il futuro. Infatti, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto previdenziale, ha approvato il bilancio preventivo 2021.

Purtroppo i conti per l’INPS non tornano perché gli esborsi sostenuti per fare fronte all’emergenza Covid 19 pesano sulle casse in maniera pesantissima. Perciò il futuro si presenta alquanto incerto.

La  situazione patrimoniale di INPS di 20 miliardi di euro e le stime per la fine del prossimo esercizio saranno negative per 6,59 miliardi. Una situazione economica da far tremare i polsi, i primi, a non dormire tranquilli, sono gli anziani. Va fatta un’attenta analisi rispetto al tema della sostenibilità e dell’equilibrio del rapporto tra assicurati e pensionati.

L’INPS ha entrate per contributi pari a 229,841 miliardi di euro, mentre le uscite ammontano a 239,120 miliardi di euro. Il saldo 2021, secondo le previsioni, è di meno 9,27 miliardi. Purtroppo la situazione economica è al limite del collasso.

Voglio sperare che invece di polemizzare e intralciare l’operato del nuovo Presidente, Federagenti insieme alla sua coalizione si responsabilizzi e collabori per un miglior funzionamento del nostro Ente di previdenza ad esclusivo beneficio degli agenti. Fare ostruzionismo, votare no a tutte le delibere, dimostra solo di pensare alle poltrone ed agli investimenti, non a fare gli interessi degli agenti, 

Giovanni Di Pietro 

Deducibilità auto, un limite da aggiornare

Nei giorni scorsi Umberto Mirizzi, presidente dell’Usarci, ha scritto ai ministri dell’Economia (Franco), dello Sviluppo economico (Giorgetti) e del Lavoro (Orlando) proprio per chiedere un intervento che metta fine a troppi anni di ingiustizia.

“Da anni – spiega Mirizzi – richiediamo che il limite di deducibilità della vettura, fermo ormai dal lontano 1997 ai “vecchi” 50 milioni di lire (€ 25.823), venga, se non aumentato, almeno attualizzato Istat”.Perché, nel frattempo, le auto sono cambiate e sono cambiati, soprattutto i costi da affrontare.

La stessa norma di legge, cioè l’art. 164 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, prevede espressamente – precisa il presidente Usarci – la possibilità di adeguare tale valore alla rivalutazione monetaria. Sono oltre 15 anni che USARCI presenta istanze per attualizzare il valore del limite di deducibilità; ebbene non c’è stato, almeno sino ad oggi, un esponente delle Istituzioni che ci abbia mai fornito una risposta”. In questo modo non solo non è stato spiegato perché il limite non è stato aggiornato, ma neppure le ragioni che impedirebbero di farlo.

D’altronde anche Enasarco, l’ente degli agenti ed intermediari, da tempo si è adeguato ed aggiorna annualmente i propri minimali e massimali di versamento contributi all’indice Istat.

Evidentemente ai vari governi che si sono susseguiti non interessa nulla una categoria che intermedia il 70% del Pil nazionale.

Electomagazine

Decreto sostegni

Il Decreto Sostegni, in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto nuove misure in materia di sostegno alle imprese e titolari di partita IVA.

È stato eliminato, come più volte richiesto negli ultimi mesi, il riferimento ai codici ATECO.

1) È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione.
Il contributo spetta a 
condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. 

 Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito. Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, come segue:

 a)  60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b)  50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c)  40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d)  30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)  20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Per tutti i soggetti 
l’importo del contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Listanza è presentata esclusivamente in via telematica allAgenzia delle Entrate con lindicazione della sussistenza dei requisiti.

2) Le cartelle in scadenza dall’8 marzo 2020 fino al 30 aprile 2021 possono essere pagate entro il 31 maggio 2021.
Per 
rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata il versamento è considerato tempestivo e non determina linefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

a)  entro il 31.07.2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b)  entro il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche e diverse dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

In ultimo si era parlato negli ultimi giorni di una sospensione dei versamenti previdenziali. L’art. 3 del “decreto sostegni” prevede si l’innalzamento delle risorse disponibili per il fondo autonomi e professionisti già previsto dalla legge di bilancio 2021 e in aggiunta lo riqualifica come “aiuto di stato”. Pertanto, ad oggi, bisogna attendere l’autorizzazione da parte della commissione europea senza la quale il fondo non è utilizzabile.

Sito agenzia delle entrate – Appronfondimento Decreto sostegni