Enasarco, come si calcola la pensione?

L’agente di commercio tramite il sito Enasarco, può simulare la propria pensione di vecchiaia seguendo il nuovo programma di calcolo che permette di conoscere la futura pensione dell’agente sulla base dei versamenti  effettuati ma anche sugli anni di contributi ancora da maturare.

Entrando nel sito sulla pagina dell’agente, alla voce calcolo previsionale, troviamo una schermata, dove in grigio è rappresentato l’anno utile dell’ultimo versamento, mentre in arancione sono evidenziati i mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile, ovviamente per gli anni in arancione, trattandosi di previsione, si tiene conto dei versamenti effettuati nell’ultimo anno contabilizzato (grigio).

Chiaramente il calcolo previsionale non è assolutamente certificativo ma esclusivamente indicativo, in quanto molte sono le varianti presenti che fanno cambiare l’entità della pensione, quindi il calcolo può essere fatto solo quando vi è la certezza di tutti i dati.

Ovvero alla domanda ed in alcuni casi anche dopo, e ciò a causa di errori nei versamenti fatti dalle aziende, in più o in meno, di ritardi o di fallimenti.In merito vogliamo ricordare quanto sia complesso il calcolo della pensione Enasarco rispetto a quella degli altri enti considerato che i sistemi di calcolo sono ben tre, quota A – quota B – quota C.

La quota A: è rappresentato dal vecchio sistema di calcolo, viene applicato a tutti quegli agenti che hanno iniziato la propria attività prima del 1998 e, normalmente, per il suo calcolo tiene conto del triennio consecutivo dell’ultimo decennio. È quella soggetta a una maggiore variazione, una simulazione fatta tre anni fa, confrontata con una simulazione effettuata oggi, potrebbe comportare una variazione significativa sia in più sia in meno anche variazioni importanti. Questo perché, con i regolamenti succedutisi dal 2004 al 2013 ed a causa della riforma “Fornero”, riforma che ha innalzato la sostenibilità degli enti previdenziali da 30 a 50 anni, al fine di evitare grosse speculazioni, si è stabilito di porre per la quota A l’anzianità contributiva per gli anni coperti che vanno dall’inizio del rapporto fino al 1998 data della prima variazione del calcolo della pensione.

Occorre inoltre tener presente che per il calcolo del miglior triennio consecutivo dell’ultimo decennio, valgono anche gli anni di mancanza di versamento, ovvero se nell’ultimo decennio non vi sono anni con versamenti contributivi, questi vengono considerati come se attivi.

La quota B: è rappresentato dall’ulteriore quota di pensione, che tiene conto dei versamenti effettuati nell’ultimo quindicennio. La quota B è stata istituita nell’ottobre 1998 e fino al 2004, pertanto, l’anzianità contributiva relativa alla quota B è pari a 5,25 anni (cinque anni ed un trimestre). Per il calcolo della quota B si prendono in esame le provvigioni utili per il calcolo degli ultimi 15 anni di versamento, questo importo viene rielaborato moltiplicando dei massimali prestabiliti per una percentuale di rivalutazione.

La quota C:  è il sistema di calcolo più nuovo, entra in vigore nel 2005, e possiamo dire il più semplice da calcolare in quanto tiene conto esclusivamente dei versamenti effettuati dal 2004 fino alla fine del rapporto secondo il sistema contributivo . La quota C è quella calcolata esclusivamente con il metodo contributivo. Entra in vigore nel 2004 e viene calcolata sui contributi utili, versati appunto dal 2004 fino al momento del pensionamento o alla cessazione di ogni attività. I contributi utili, vengono annualmente rivalutati secondo quanto stabilito dal regolamento Enasarco e moltiplicati per il coefficiente di trasformazione (v. regolamento Enasarco) corrispondente all’età del pensionato, il risultato diviso per 13 ci fornisce la pensione lorda mensile. 

I rischi delle società di agenzia

L’agente (persona fisica) e quello sotto forma di società hanno gli stessi diritti?
In astratto sicuramente si, ma nella pratica risposta la è NO!

Le differenze tra il singolo agente e la società di agenzia sono molteplici, alcune macroscopiche.

Quando si comincia a pensare di pagare troppe tasse, la prima cosa che propone il consulente fiscale è quella di diventare “agenzia in società” spesso senza neanche fare analisi approfondite e simulazioni al fine di valutare appieno la convenienza. 

Di solito si procede a formare una società di persona, SNC o SAS, con la propria moglie o con i figli o anche con uno o più agenti. Altre volte viene fatto su invito della mandante, accampando vari motivi, ma ben conoscendo i risvolti negativi.

Sembrerebbe un gioco da ragazzi, ma spesso non si valuta appieno i costi della società e la sua reale convenienza ed il fiscalista non conosce, od omette di i rischi che una siffatta può trasformare comportare.

In genere il contratto di agenzia è un negozio giuridico fondato su l’intuitu personae, ovvero è basato sulla fiducia personale. È sufficiente che un solo membro della società esca o entri, che la mandante può recedere dal rapporto per colpa dell’agente e senza il riconoscimento di nessuna indennità.


Andando per gradi analizziamo nello specifico le varie possibilità, cosa accadrebbe se:
1) Si trasformasse il rapporto con la mandante da agente singolo a società:
a) la mandante può risolvere il contratto senza riconoscere le indennità di fine rapporto ad eccezione del Firr.
b) la mandante potrà continuare il rapporto facendo sottoscrivere un nuovo mandato alla società, ciò potrebbe determinare la perdita delle indennità fino a quel momento maturate.

2) Una società di agenzia modifica il proprio assetto facendo entrare od uscire un socio.
a) si possono verificare le situazioni stesse previste al punto 1) lettera a) e  b)

3) Uno dei soci dell’agenzia decidesse di uscire perché ha finalmente raggiunto l’età pensionabile.
a) questo è l’aspetto più subdolo, a differenza dell’agente singolo, il socio non ha diritto alle indennità di fine rapporto previsto dagli artt. 10 e 12 degli AA.EE.CC.

Ciò si scopre purtroppo quando ormai è troppo tardi. Ci sono Agenti che hanno dovuto rinunciare a migliaia di euro di indennità maturate che avevano considerato di loro proprietà.


4) La mandante fosse sottoposta a procedura concorsuale o fallimento.
a) in caso di fallimento della mandante, le società di agenzia sotto forma di società di capitali, SRL, SPA,  non godono di privilegio, tutti i crediti, anche quelli provvigionali, sono considerati CHIROGRAFARI.

5) Si deve instaurare un Contenzioso e vertenza Sindacale delle società di agenzia.
a) Il foro competente non è più quello del luogo di residenza dell’agente ma diventa quello dove ha sede la mandante, con costi notevolmente più alti dovendo anche nominare diversi legali.
b) il tribunale competente non è quello del lavoro, ma quello civile, dove di solito vi sono giudici meno preparati in materia di agenzia , oltre ad avere tempi processuali decisamente più lunghi considerato che la materia “lavoro” gode di una corsia preferenziale.
c) l’eventuale nomina di un CTP, consulente di parte, ha costi notevolmente più alti dovendo sopportare numerosi trasferimenti.

Questi sono solo alcuni aspetti da valutare con attenzione prima di effettuare l’eventuale modifica. Non è sufficiente il consulente fiscale per valutare l’effettiva convenienza o meno delle variazioni sopra descritte, è bene rivolgersi all’Associazione di categoria che potrà valutare e suggerire soluzioni al fine di non perdere le indennità già maturate o maturande.

Diritto di esclusiva nei contratti di agenzia

Secondo una interpretazione ormai pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, l’esclusiva costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia.

Le parti possono, quindi, limitare o eliminare la portata di tale diritto.

Gli stessi Accordi Economici Collettivi, peraltro, statuiscono tale possibilità, affermando che il divieto di porre in essere le condotte  “salvo diverse intese tra le parti”.

Ne consegue che, in base all’art. 2697 del codice civile, stante la natura di elemento essenziale del diritto di esclusiva, l’eventuale richiesta abbia adeguata prova.

Sulla base degli accordi tra le parti sono possibili 4 ipotesi:

1) Esclusiva reciproca: diritto di esclusiva a vantaggio di entrambe le parti sulla base di quanto previsto dall’art. 1743 cc;

2) Eliminazione dell’esclusiva per entrambe le parti: il preponente può incaricare altri agenti nella zona dell’agente firmatario stesso del contratto e quest’ultimo può operare per conto di altre ditte concorrenti;

3) Esclusiva a favore del solo agente: l’agente firmatario del contratto può operare per conto di più ditte concorrenti, mentre il preponente non può incaricare altri agenti nella stessa zona del primo, né accettare in maniera sistematica le ordinazioni che derivano da altri agenti;

4) Esclusiva a favore del solo preponente: il preponente può utilizzare l’attività di più agenti nella zona dell’agente stesso firmatario del contratto, quest’ultimo non può per conto di altre ditte concorrenti. In tale ipotesi l’agente si può riservare in competizione non solo con altri agenti ma anche con lo stesso preponente che si sia trovare contrattualmente la possibilità di concludere affari nella zona assegnata all’agente al quale, in siffatta ipotesi, non spetterà il diritto ad ottenere le provvigioni indirette.

Occorre aggiungere, al regime dell’esclusiva nelle ipotesi di cui sopra, che può anche non essere prevista una richiesta espressa, potendosi desumere da varie condotte o potendosi derogare dall’affidamento dell’incarico ad altri agenti nella medesima zona o dall’ autorizzazione dell’agente a trattare affari per conto di un’altra impresa.

Quando la deroga non è espressamente prevista ma desunta in via indiretta, si richiede, tuttavia, che essa risulti in maniera chiara ed inequivoca.

Recesso anticipato del contratto a tempo determinato

Per sua definizione il contratto di agenzia a tempo determinato si scioglie legittimamente solo con la scadenza del termine convenuto.

Questo significato che una sua cessazione anticipata, non determinata da un concorde consenso delle parti o dall’intervento di una causa che comporti la risoluzione immediata del contratto (ex. art. 1453 cc e segg.), deve considerare illegittima con conseguente diritto, per la parte non inadempiente, al risarcimento del danno. Con riferimento al contratto a tempo determinato, è pacifico ritenere che il contratto continua ad essere efficace fino alla scadenza.

In tale caso, un recesso illegittimo, non potrà in alcun modo risolvere il contratto che, quindi proseguirà anche dopo l’ingiustificato recesso fino alla sua normale scadenza.

La Suprema Corte sul punto ha stabilito che “con riguardo al contratto di agenzia, ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto ed ometta, di conseguenza, di fornire all’agente la cooperazione indispensabile per lo svolgimento della sua attività, non ne consegue la risoluzione del contratto, che deve considerare ancora in corso fino alla scadenza, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto – pur in mancanza di una costituzione in mora – al risarcimento del danno in favore dell’agente”  (cfr. Cass. Civ. 1990 n. 1614).

In tal caso, alla risoluzione contrattuale consegue il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della parte inadempiente. Il danno si configura diversamente a seconda che inadempiente sia il preponente o l’agente. In caso di recesso anticipato del preponente giustificato rispetto alla scadenza, privo di giustificazione, l’agente ha diritto al risarcimento del danno, calcolato sulla base delle provvigioni prevedibili per il periodo successivo al recesso e fino alla scadenza del termine. 

Tale calcolo potrebbe fare riferimento o alla media delle provvigioni in precedenza percepite dall’agente e commisurate al periodo “non lavorato”, ovvero alle provvigioni effettivamente percepite da altro agente subentrato al primo. Il primo criterio, fatto proprio sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, appare più corretto perché è all’attività dell’agente, il cui rapporto si è risolto, che deve guardarsi, dato che detta attività sarebbe proseguita fino alla scadenza. Il calcolo subirà necessariamente rispetto dei correttivi in ​​base al fatto concreto (per. es. rapporto di monomandato o plurimandato), se viene subito modifiche al passato. Nella quantificazione del danno dovrà necessariamente tenersi conto del fatto che l’agente non ha affrontato spese nel periodo non lavorato e pertanto le stesse andranno a decurtare l’ammontare del danno subito.

Qualora si tentasse di agire dalla zona anticipatamente degli utili di impresa nella dichiarazione giurata all’agente (in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempienza dell’agente) , ex art. 1223 cc sempre che questi non sia stato tempestivamente sostituito, ovvero dalla differenza di fatturato dal nuovo agente rispetto a quello che potrebbe raggiungere l’agente recedente.

Trattasi una valutazione estremamente delicata che non dipende dalle caratteristiche applicabili ad ogni singola fattispecie. 

L’agente dovrà, infine, anche rimborsare il preponente delle spese che questi ha sostenuto per beni e/o servizi usufruibili dallo stesso.

Il diritto alla provvigione anche indiretta

Il contratto di agenzia, considerato “contratto per la prestazione di servizi”, è stato recentemente oggetto di interventi legislativi di derivazione comunitaria, che, modificando sensibilmente la dettata in materia dal codice civile (dall’art 1742 al 1753 cc), hanno ridisegnato aspetti rilevanti della figura contrattuale in esame.

Il diritto principale dell’agente rimane, ovviamente, quello relativo al compenso per l’attività principale svolta, cioè il diritto alla provvigione, anche in caso di provvigione cosìdetta indiretta ossia in ogni caso di ingerenza zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è stata posta in essere.

L’agente, infatti, coerentemente col carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con una richiesta, ma con la “provvigione” che viene determinata in percentuale sull’importo lordo degli affari promossi.

Prima dei citati interventi legislativi, l’agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 1748 cc) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749). Se l’affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all’agente in misura proporzionale alla eseguita (art.1748 cc)

Giurisprudenza e dottrina, alla luce di tale normativa, avevano riconosciuto in capo all’agente il diritto alla provvigione non nel momento in cui va espletata l’attività di promozione del contratto, quando è andato solo quando questo era stato ottenuto dalle parti e aveva avuto esecuzione, ovvero, quando è andato “a buon fine”.

In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia (CE 653/86)  il D.Lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (nuovo art.1748 cc) .

Inoltre “salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o doveva dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente eseguito avesse la prestazione a suo carico” (nuovo art.1748).

La novità rilevante consiste, dunque, nel distaccare il diritto alla provvigione dal “buon fine” dell’affare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dell’agente alla provvigione è, ora, la mera conclusione dell’operazione o dell’affare per effetto del suo intervento.

Ulteriore novità di rilievo va segnalata anche alla prova della conclusione e del buon fine degli affari: è fatto preciso obbligo al preponente (art. 1749 cc) di informare l’agente, entro un termine dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare e di consegnargli un estratto conto delle prove non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. 

L’agente, inoltre, può esigere che gli siano tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.

Regime fiscale delle indennità di fine rapporto

Tutte le indennità di fine rapporto e, dunque, l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, il FIRR, l’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc, l’indennità di incasso e l’indennità di preavviso, non sono soggette a IVA ex art. 2, co. 3 lett. A) DPR 633/1972, vista la loro natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlato ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori dal campo di applicazione IVA per mancanza del requisito soggettivo.

Ditta individuale o società di persone

Se l’agente è una ditta individuale o società di persone, l’indennità non rappresenta reddito di impresa (art. 56, co. 3, lett. a), del Tuir), quindi non deve emettere fattura, ma una semplice ricevuta (Ag. Entrate n. 105/E/2005) su cui applicare una ritenuta d’acconto pari al 20% (ritenuta d’acconto IRPEF).

L’importo, come detto prima, è esente IVA e in quanto tale ai sensi del DPR 633/72 occorre apporre sulla ricevuta una marca da bollo di 2 euro.

Quando la mandante paga l’indennità, entro il 16 del mese successivo al pagamento deve provvedere a versare la ritenuta d’acconto all’agenzia delle Entrate, tramite modello F24 con codice tributo 1040. 

Chi emette la ricevuta?

Può emetterla l’agenzia oppure la mandante, non c’è alcuna differenza. Di solito l’azienda preferisce che la emetta l’agente.

Società di capitali

Se l’agenzia è una società di capitali, allora l’indennità di fine rapporto rappresenta reddito di impresa e quindi l’agente non può emettere una ricevuta con ritenuta d’acconto, ma deve emettere regolare fattura. In tale fattura deve solo ricordare che non deve inserire l’IVA, essendo l’indennità un titolo risarcitorio.

 

Indennità Mancato Preavviso
L’indennità dovuta in caso di mancato preavviso, segue lo stesso iter delle altre indennità, con la sola differenza che sull’indennità sostitutiva del preavviso vanno corrisposti i contributi previdenziali Enasarco nei limiti dei massimali previsti.
L’indennità di MANCATO PREAVVISO non è utile ai fini del calcolo della anzianità contributiva.

Rimborsi spese: si o no?

Tra gli argomenti spesso dibattuti in materia di rapporto di agenzia vi è quello della possibilità o meno di richiedere un rimborso delle spese da riconoscere all’agente.

Secondo il codice civile l’agente di commercio è un imprenditore commerciale autonomo, e come tale è soggetto al “rischio di impresa”.
Ciò significa che egli è libero di organizzare la sua attività senza vincolo di subordinazione nei confronti delle sue aziende mandanti, e senza che gli possano essere imposti orari, itinerari o sede della sua attività.
Inoltre egli deciderà quali siano gli strumenti (auto, ufficio, attrezzature, personale) di cui dotarsi per svolgere al meglio la sua attività.

Di contro, egli subirà le conseguenze delle sue scelte, prima tra cui quella di non poter contare su una redditività certa e misurabile dal suo lavoro, e di non avere diritto al rimborso delle spese che sostiene per eseguire il suo incarico.

Sempre più spesso, però, le preponenti richiedono la presenza dell’agente ad eventi (riunioni, fiere, meetings, workshop ecc…) che, seppur attinenti il suo incarico, lo distolgono dalla sua attività per la durata dei medesimi, oltretutto spesso lontano dalla zona affidatagli.
Ma soprattutto lo costringono a sostenere costi per vitto, alloggio e viaggio che egli non ha deliberatamente programmato, e che sono tuttavia necessari per adempiere a quanto richiestogli dalla preponente.

E’ evidente che, ove le sue mandanti richiedessero la sua presenza ripetute volte all’anno, le spese che l’agente sosterrebbe a tale titolo costituirebbero una voce importante del suo bilancio (ancor più se egli è agente di svariate preponenti…).

E’ quindi consigliabile che l’agente, all’atto della stipula del contratto di agenzia, pattuisca con la preponente un rimborso (totale o parziale) delle spese che egli affronterà per partecipare a tali eventi, se quest’ultima non è stata da lui decisa, bensì è stata richiesta dalla preponente stessa.
Svariate sono le soluzioni: rimborso spese forfetario, oppure a piè di lista, ovvero ancora: la partecipazione a spese della preponente ecc…

Peraltro, il riconoscimento di detti rimborsi o concorsi spese da parte della preponente non costituisce – come temuto dalle mandanti! – indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, essendo semplicemente frutto di un accordo tra le parti, perfettamente legittimo nell’ambito di un rapporto commerciale.

Fonte Electomagazine