In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs. 91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell’ambito dello stanziamento economico complessivo approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.
