Enasarco rimuove il presidente scelto dai giudici

Il diavolo fa le pentole.. È finita male la rivoluzione imposta dai magistrati ai vertici dell’Enasarco. La curiosa interpretazione del voto degli agenti di commercio, culminata nell’imposizione di una presidenza per via giudiziaria, è terminata con la riunione del consiglio di amministrazione che, la scorsa settimana, ha bocciato il presidente scelto dai magistrati. 12 voti su 14 per revocare l’incarico ad Alfonsino Mei.

Solo i rappresentanti di Confcommercio e Fnaarc hanno difeso il presidente rimosso.

Per la revoca si è espresso, tra gli altri, Antonello Marzolla, segretario generale USARCI e, ovviamente, consigliere Enasarco: “I motivi sono il venir meno della fiducia nei confronti di Mei e una serie di consulenze legali conferite senza aver osservato le procedure che hanno dato luogo ad un contenzioso contro l’Enasarco”.

Per il momento il consiglio ha affidato le funzioni presidenziali al vice presidente vicario che le eserciterà per il tempo strettamente necessario fino alla nomina del nuovo presidente.

L’obiettivo è ora quello di garantire una gestione ordinata e trasparente dell’ente, nell’interesse di tutte le parti coinvolte sia agenti che mandanti. Ma anche di metter fine alle tensioni che si erano create dopo la decisione della magistratura. A cui erano seguite polemiche infinite, legate anche ad altre vicende giudiziarie che certo non avevano contribuito a rasserenare l’ambiente degli agenti di commercio. Anche perché le questioni dell’Enasarco hanno ripercussioni dirette e concrete sulla vita degli agenti e delle loro famiglie.

Fonte Electomagazine – Autore Enrico Toselli

L’USARCI intervenire in Romagna per aiutare gli agenti

Nella gara di solidarietà per aiutare le vittime delle inondazioni in Romagna, non poteva mancare l’Usarci che si è immediatamente mobilitata per aiutare i colleghi agenti di commercio. Non soltanto esprimendo la propria vicinanza e solidarietà agli agenti ed alle loro famiglie, ma anche intervenendo per fornire assistenza.

L’USARCI  – spiega il presidente Giovanni Di Pietro  – sta collaborando con le autorità competenti e con l’Enasarco per  assicurare agli agenti di commercio il supporto necessario durante questo difficile momento. L’Usarci si è fatta portavoce anche per quegli agenti che pur non avendo residenza nelle zone colpite dalla calamità, operano e svolgono il proprio lavoro principalmente nelle aree riconosciute come colpite da calamità. Il sindacato sta lavorando per identificare le esigenze specifiche degli agenti colpiti e per trovare soluzioni pratiche per aiutarli a superare questa situazione di emergenza.

L’Usarci sta anche valutando l’apertura di un cc corrente per la raccolta fondi da destinare alle aree colpite ed individuare l’ente destinatario. Ma il sindacato invita anche gli iscritti a fare il possibile per aiutare i propri colleghi. Magari rivolgendosi direttamente all’Usarci per coordinare le iniziative e non dispedere le iniziative e le risorse che si mettono a disposizione.

“La solidarietà – prosegue Di Pietro – è fondamentale e, come associazione, siamo grati per qualsiasi forma di sostegno. Da parte nostra ci impegnamo a garantire che ogni donazione venga utilizzata per aiutare gli agenti e le loro famiglie ad affrontare questa difficile situazione. L’USARCI invita tutti gli agenti di commercio a unirsi alla sua iniziativa e a collaborare per trovare soluzioni efficaci e sostenibili”.

Fonte Electomagazine – Enrico Toselli

 

Di Pietro: vicini agli agenti di commercio con i contratti e con le convenzioni

“È vero, l’estate è arrivata e le vacanze si avvicinano. Ma non sarebbe male se, prima delle ferie, le controparti del settore commercio si degnassero di indicare una data per un incontro preliminare. In fondo è dal 2009 che non rinnoviamo il contratto degli agenti di commercio. Noi e le altre organizzazioni sindacali abbiamo mandato la richiesta, ma per ora non è arrivata la risposta. Neanche come dimostrazione di un briciolo di buona volontà”. Giovanni Di Pietro, presidente di Usarci, ci spera ancora, ma è quasi rassegnato a dover attendere la fine dell’estate per poter riprendere le trattative per gli accordi economici collettivi.

E non sarà un autunno facile per la categoria. Perché il profondo cambiamento in atto impone particolare attenzione su più fronti. Cambiano le sfide e deve cambiare il sindacato. Ma non sempre le controparti se ne rendono conto. E, soprattutto, non capiscono che sono proprio loro, le mandanti, ad essere potenzialmente beneficiarie del nuovo modo di lavorare. Invece, troppo spesso, si nascondono dietro piccinerie e furbizie assolutamente controproducenti. Impongono agli agenti misure vessatorie, già drasticamente ridotte nel comparto industriale, che finiscono per penalizzare il lavoro e, di conseguenza, il guadagno.

“Non c’è ancora – aggiunge Di Pietro – la consapevolezza che l’agente si sta trasformando in una sorta di consulente per azienda e cliente. Che l’agente conosce il mercato, le tendenze, le prospettive, le strategie più giuste”. Ed invece si preferisce incaponirsi sul monomandato, “ormai obsoleto e che ha ragione di esistere esclusivamente se è l’agente a volerlo”.

Ma questo cambiamento impone anche al sindacato di modificare strutturalmente la propria attività. Perché se l’agente si trasforma in consulente a tutto tondo, ha bisogno di una formazione continua e che vada anche al di là degli aspetti contrattuali o di quelli legati alla vendita.  Di Pietro ricorda che, tra le convenzioni stipulate da Usarci, ci sono anche quelle con le Università telematiche, proprio per far crescere la professionalità degli agenti. Che possono inoltre contare su corsi di aggiornamento specifici organizzati dal sindacato sui temi concreti.

“E proprio in un’ottica di servizi  – conclude il presidente di Usarci – sono importanti anche tutte le altre convenzioni che abbiamo messo a disposizione degli agenti. Da quella per il noleggio dell’auto a quella per il contributo in caso di sospensione della patente. Senza dimenticare la convenzione in ambito sanitario. Perché la vita dell’agente di commercio non finisce quando scende dall’auto e noi cerchiamo di stargli vicino anche nel tempo che trascorre al di fuori del lavoro “.

Fonte Electomagazine – Autore Enrico Toselli

Le aziende stanno cercando agenti di commercio

Da molti anni gli addetti ai lavori e i sindacati sentono dire che gli agenti di commercio stanno scomparendo e che le aziende non hanno più bisogno di questa figura professionale… Ma è realmente così?

Gli ultimi due anni –  dopo la crisi causata dalla pandemia che ha visto una fluttuazione del mercato e una grave crisi per gli agenti di commercio – hanno portato le aziende a ragionare sul fatto che poter disporre di uno o più venditori possa fare la differenza sul mercato, superando la concorrenza, anche perché l’utilizzo dell’e-commerce non è sempre detto che sia totalmente sostitutivo della figura dell’agente.

Una rete vendita ben consolidata infatti permette all’azienda di fare la differenza sul mercato: il network che una impresa di medie o grandi dimensioni può raggiungere con un gruppo di agenti coordinati tra loro sul mercato è assolutamente vincente.

Il problema legato al commercio elettronico, infatti, negli ultimi 6 anni ha contribuito all’abbassamento del numero degli agenti in attività passando da 272.696 a 221.975 registrando una diminuzione del 12,6% pari a oltre 50.000 professionisti. Complice di questa situazione è stato senz’altro l’innalzamento in pochi anni dell’età media della professione di oltre 2 anni, da 46 anni e 3 mesi a 48 anni e 9 mesi.

Il fenomeno dell’e-commerce va governato a fronte della pandemia da Covid che ha fatto registrare un ulteriore repentino aumento delle vendite online.

L’agente sta diventando, e nei prossimi anni lo sarà sempre di più, un consulente che deve gestire molti più problemi rispetto al passato, ma che continua a rimanere il punto di riferimento per il cliente verso l’azienda. Molte realtà produttive infatti hanno bisogno di agenti di commercio che si occupino anche dell’assistenza continuativa al cliente per prodotti che non vengono venduti con grandi quantità di ordini ma per così dire “al dettaglio”, come nel caso delle macchine utensili. L’agente di oggi vende sé stesso e le sue competenze più che i prodotti che tiene a catalogo.

Fonte Electomagazine

 

Rendita Contributiva

Dal 1° gennaio 2024 sarà disponibile la rendita contributiva, un vero e proprio trattamento pensionistico destinato agli iscritti che non hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata ma che hanno le seguenti caratteristiche:

  • essere iscritti alla Fondazione dal 1° gennaio 2012
  • avere compiuto 67 anni di età
  • avere almeno 5 anni di anzianità contributiva.
La rendita, che può essere ordinaria, reversibile o indiretta, è calcolata con il metodo contributivo ed è ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della “quota 92”.

Gli iscritti o i loro familiari, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali, potranno inviare la richiesta online, tramite l’area riservata inEnasarco.

Per tutte le informazioni in merito, è possibile consultare la guida pratica.

Fonte Enasarco

Anche gli influencer sono agenti di commercio

I cosiddetti “influencers” fanno ancora parlare di se’!

Questa volta non si tratta di un pettegolezzo da rivista patinata, ma di una ben più importante disquisizione sulla figura di questi soggetti e sulla natura giuridica dell’attività da loro svolta.

Ma andiamo con ordine.

Con lo sviluppo degli strumenti di comunicazione interattiva (i cosiddetti “socialmedia”) si è assistito alla nascita di un nuovo tipo di utente: il cosiddetto “influencer”, ovvero colui/colei che non si limita a condividere contenuti audio/video/informativi sui più disparati argomenti, ma sfrutta la visibilità di cui gode presso il pubblico virtuale per propagandare beni e servizi vari (e ricavando, si intende, un compenso da chi vende tali prodotti).

Peraltro le cronache puntualmente riferiscono gli enormi introiti di taluni di questi personaggi – diventati pubblici per scelta – ed il loro tenore di vita.

La modalità anomala e in un certo senso scanzonata con cui costoro si propongono all’utenza alimenta le discussioni da bar: quelle tra i giovani (che ritengono costoro dei modelli da seguire per una professione gratificante) e i “vintage” ultracinquantenni, secondo cui la loro attività è da considerarsi semplicemente un modo per farsi notare e ottenere vantaggi gratis…

Ebbene: questa volta hanno ragione i giovani nel ritenere che l’attività dell’influencer – se svolta in modo continuativo e sistematico – sia da considerarsi, a tutti gli effetti, un “mestiere” vero e proprio, e non un semplice passatempo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2615/24 del 4 marzo 2024 ha infatti stabilito che il soggetto (l’influencer, appunto) che, attraverso la rete telematica ed i suoi strumenti di condivisione di contenuti, svolga in modo continuativo l’attività di promuovere i prodotti di un’azienda, influenzandone l’acquisto da parte della comunità degli utenti telematici, in realtà svolge attività di agente di commercio, così come definita dall’art. 1742 del Codice civile.

Questi i fatti che hanno condotto alla sentenza succitata.

Taluni influencers avevano concordato con un’azienda di promuovere i prodotti di quest’ultima, menzionando i medesimi sui proprii siti internet e sui social media e inserendo un codice-sconto che riconduceva l’acquisto del cliente alla promozione dell’influencer.

In tal modo, il compenso che l’azienda corrispondeva all’influencer era proporzionale alle vendite effettuate con suddetto codice.

La Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O., rilevando in tale attività gli elementi previsti dall’art. 1742 del Codice civile, aveva effettuato un intervento ispettivo nei confronti dell’azienda venditrice, contestando la mancata comunicazione dell’inizio di un rapporto di agenzia con l’influencer, nonché il conseguente mancato versamento dei contributi previsti (fondo previdenziale/ assistenziale).

L’azienda in oggetto ha proposto ricorso al Tribunale di Roma avverso il verbale che ingiungeva il versamento contributivo, sostenendo che tale attività non fosse configurabile come agenzia, mancando di più elementi essenziali (tra cui la pattuizione della zona di operatività del promotore, la mancata attività svolta da quest’ultimo sui singoli utenti ecc…).

La sentenza di cui si parla ha sancito che l’attività svolta dagli influencers in favore dell’azienda era da ritenersi a tutti gli effetti attività di agenzia, con conseguente legittimità dell’ingiunzione di pagamento dei contributi E.N.A.S.A.R.C.O. da parte dell’Ente interessato.

Dalle motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale emergono le considerazioni seguenti.

L’attività di “promuovere stabilmente, per conto di terzi e verso retribuzione, la conclusione di affari in una zona determinata” [così il Codice Civile definisce l’attività di agente di commercio, ndt] può ritenersi compiuta anche se l’influencer utilizza modalità diverse da quelle usuali (non contatta i singoli clienti, non svolge una trattativa di prezzi e sconti, non effettua attività post-vendita ecc…).

E’ stato ritenuto che l’aver fatto conoscere i prodotti, le loro qualità, il nome dell’azienda venditrice ecc… possano ritenersi comportamenti sufficienti a configurare la “promozione”, ovvero quel meccanismo che induce il cliente ad acquistare.

Anche l’apparente mancanza di “zona” è stata superato dalla sentenza: questa ha ritenuto che la platea dei cosiddetti “followers” (ovvero: coloro che in Rete visualizzano e condividono il contenuto audio-video inserito dall’influencer) possa equivalere costituire il territorio (in questo caso demografico, non geografico), che il Codice Civile concepisce come ambito di operatività dell’agente.

Tuttavia, affinché l’opera dell’influencer possa considerarsi attività di agente di commercio è necessaria la concomitanza di vari elementi: in primis la continuità dell’azione promozionale svolta nell’interesse dell’azienda venditrice (anche se per prodotti di volta in volta diversi); la pattuizione di un compenso per tale attività; il rapporto di causa-effetto dimostrabile tra l’opera di persuasione dell’influencer ed il comportamento dei suoi followers (cioè: l’acquisto dei prodotti).

Come si nota, l’evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione non possono che influire sulle dinamiche dell’economia, ivi compreso l’ambito dell’intermediazione, a lungo tempo evocato dalla figura del “piazzista con la valigia”, che oggi deve obtorto collo rimanere confinata nei ricordi nostalgici.

Fonte Electo

Fallimento del preponente applicazione dell’art.72 L.Fall. al rapporto d’agenzia pendente

Con la Sentenza n. 10046/2023 pubblicata in data14/04/2023 la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla vecchia legge fallimentare, oggi sostituita con il decreto legislativo 12/01/2019, n. 14, chiarendo che in caso di fallimento della preponente il rapporto di agenzia è regolato dall’art. 72 del regio decreto n. 267 del 1942, con la conseguente sospensione del rapporto a decorrere dalla dichiarazione di fallimento.

La sentenza della Corte di Cassazione trae origine dall’opposizione di un agente di commercio avverso l’esclusione dallo stato passivo del fallimento della sua preponente, del suo credito per le indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso.

Il Giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione motivando la non spettanza delle suddette indennità all’agente per la ritenuta inapplicabilità della regola generale di sospensione del rapporto prevista dall’art. 72 L. Fall., attesa la natura fiduciaria del rapporto di preposizione, ed il conseguente scioglimento automatico del contratto di agenzia in sostanziale analogia a quanto disporrebbe l’art. 78 L. Fall. in tema di mandato. L’agente ha impugnato e ne è scaturito il ricorso per cassazione all’origine della sentenza qui commentata.

La Suprema Corte, nell’esaminare la questione, ha preliminarmente ribadito l’assenza di una disciplina specifica del contratto di agenzia nell’ambito dei rapporti pendenti di cui all’art. 72 L. Fall., che aveva portato la dottrina e la giurisprudenza, in epoca anteriore alla riforma della legge fallimentare per effetto dei decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, ad adottare posizioni differenti. Un primo orientamento riteneva applicabile al rapporto d’agenzia la regola generale dell’art. 72 L. Fall. che, anche se faceva espresso riferimento al contratto di vendita, era considerato espressione di un principio generale applicabile a tutti i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. civ. 10 marzo 1988, n. 2385). Un diverso orientamento, per l’assimilazione del contratto di agenzia a quello di mandato, riteneva applicabile l’art. 78 L. Fall., ai sensi del quale il contratto di mandato si scioglieva per il fallimento di una qualsiasi delle parti (Cass. civ. 10 ottobre 1961 n. 2069).

Sul punto, però, la Corte ha osservato che non è possibile, sulla base di un’interpretazione giuridicamente fondata, assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia e quello di mandato.

Nel sostenere tanto, la Corte ha, in primo luogo, richiamato una sua precedente pronuncia in materia (Cass. civ. 12 febbraio 2016, n. 2828) ed ha spiegato che ai fini della qualificazione del rapporto come mandato o agenzia, un ruolo determinate è assunto dal criterio della stabilità e dalla natura dell’incarico. Nel contratto di agenzia, infatti, i caratteri distintivi sono la continuità e la stabilità dell’obbligo per l’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente in una determinata sfera territoriale, realizzando con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale, mentre nel rapporto di mandato la promozione di determinati affari ha natura solo episodica ed occasionale, con le caratteristiche tipiche del procacciamento di affari ed in assenza di qualsivoglia vincolo di stabilità.

Per tale ragione, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione al caso di specie della regola generale dell’art. 72, primo comma, L. Fall., a norma del quale l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Venendo all’esame della questione circa l’ammissibilità dell’agente allo stato passivo del fallimento per i crediti a titolo di indennità suppletiva di clientela e di mancato preavviso, la Corte ha, in primo luogo, chiarito che la fase di sospensione del contratto, prevista dall’art. 72 lL.Fall., deve essere risolta da una decisione definitiva del curatore di scioglimento o il subingresso nel contratto. In secondo luogo, la Corte richiamando precedenti di legittimità, ha spiegato che l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione (Cass. civ. 2 dicembre 2011 e n. 25876; Cass. civ. 25 luglio 2019, n. 20215).

Se lo scioglimento avviene, come nel caso in esame, a cura del creditore per fatto concludente, l’agente ha diritto ad essere ammesso allo stato passivo per i crediti a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e suppletiva di clientela, i quali non hanno natura retributiva ma si configurano come un compenso indennitario volto a ristorare l’agente del pregiudizio.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha pronunciato i seguente principii di diritto: “In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, primo comma l. fall., in quanto non assimilabile tipologicamente a quello di mandato; e quand’anche ciò fosse ritenuto, comunque applicabile per l’assenza di “diverse disposizioni della presente Sezione”, per la previsione del testo dell’art. 78 l. fall., applicabile ratione temporis, di scioglimento del contratto di mandato per il fallimento del mandatario (idest: dell’agente) e non anche del mandante (idest: del preponente)”.

“Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l’agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela”.

Avv. Luca Tabellini

ENASARCO, programma prestazioni assistenziali 2024

La Fondazione Enasarco offre ai propri iscritti e alle loro famiglie un’ampia gamma di prestazioni, annualmente aggiornata e disciplinata.

Tutti questi servizi rientrano nel programma delle prestazioni assistenziali, al quale si aggiungono l’Indennità per malattia, infortunio e ricovero e Mutui fondiari convenzionati.

Il Programma delle prestazioni assistenziali 2024, ricomprende 21 prestazioni, disciplina il welfare a disposizione degli iscritti Enasarco e delle loro famiglie.

Tra tali prestazioni ci sono importanti novità, quali: assistenza personale permanente domiciliare, prestazioni sociosanitarie, progetto salute uomo, pacchetto check-up di base, assicurazione per eventi catastrofali, progetti di formazione e PEC gratuita per i pensionati Enasarco.  

Per rispondere alle esigenze degli agenti e consulenti finanziari, quindi, le prestazioni riguardano interventi di natura economica, sociosanitaria, formativa, nonché misure utili a favorire la conciliazione vita/lavoro.  

Alla pagina welfare del sito istituzionale Enasarco sono disponibili le singole guide specifiche:

Contributo per nascita o adozione

Contributo per maternità

Contributo a pensionati Enasarco per case di riposo

Contributo per assistenza a figli disabili

Assistenza personale permanente domiciliare

Prestazioni socio-sanitarie

Erogazioni straordinarie

Contributo per spese funerarie

Contributo per infortunio, malattia o ricovero

Contributo per asili nido

Bonus scolastico

Premi studio per conseguimento di obiettivo scolastico/accademico

Premi per tesi di laurea in materia di contratto d’agenzia e previdenza integrativa

Formazione agenti individuali

Formazione società di capitali

Progetto salute donna

Progetto salute uomo

Pacchetto check-up base

Contributo assicurazione eventi catastrofali

Contributo per progetti di formazione

Concessione PEC ai pensionati Enasarco

La maggior parte delle prestazioni entrerà in vigore il 18 giugno.

Saranno invece a disposizione dal 2 luglio:

Pacchetto check-up base

Progetto Salute Uomo

Progetto Salute Donna

Prestazioni sociosanitarie

Assistenza personale permanente domiciliare.

Si rammenta che il welfare è annuale, pertanto di norma il termine ultimo per presentare le domande è il 31/12/2024. Per gli eventi che si verificheranno nel corso del mese di dicembre 2024 la scadenza è posticipata al 31/01/2025.

A seconda della tipologia di prestazione, la domanda dovrà essere presentanta attraverso l’area riservata “InEnasarco” o a mezzo pec/ar. Ti suggeriamo di rivolgerti ad una delle nostre sedi per approfondire l’argomento o inoltrare richiesta.

Perchè non abbiamo un nuovo contratto collettivo?

Nelle relazioni sindacali il rispetto, almeno il rispetto, dovrebbe essere doveroso. A maggior ragione quando si è dalla parte del torto. Per gli agenti di commercio questa regola aurea non vale.

“I contratti collettivi della categoria – spiega Antonello Marzolla, segretario generale Usarci – sono scaduti da anni. Abbiamo sollecitato i rappresentanti datoriali per fissare la data di un incontro, in modo da avviare la trattativa. Non si sono neppure degnati di rispondere. Dimostrando scarsissimo rispetto nei confronti non dei sindacati, ma dell’intera categoria”.

Ma dimostrando anche – prosegue Marzolla – la profonda distanza tra la realtà e ciò che dichiarano dai palchi delle conferenze, allorché i relatori delle organizzazioni datoriali offrono soluzioni e si dilungano sulle intenzioni relative alla necessità di accordi che rappresentino un beneficio per le aziende, per i lavoratori, per l’Italia. Sul palco dedicano parole di miele per i “collaboratori” poi, nella realtà dei fatti, si rifiutano persino di rispondere alla richiesta di un incontro per rinnovare i contratti.

“È evidente – avverte il segretario Usarci – che questo comportamento genera tensioni sociali. E se dovesse protrarrarsi, la tensione si trasformerà in in iniziative e manifestazioni da parte dell’Usarci e degli altri sindacati di categoria. Non ci pare intelligente, da parte delle associazioni datoriali, voler arrivare ad un braccio di ferro che, in un momento di grandi crisi legate soprattutto alle guerre in corso, potrebbe solo essere controproducente”.

Fonte Electomagazine


Cresce la desertificazione commerciale, cala la qualità dei manager delle mandanti

L’Osservatorio Usarci sugli agenti di commercio ha svolto un’indagine mirata sull’andamento di alcuni settori e sulle problematiche che ne derivano per gli operatori. Iniziando con Abbigliamento ed Alimentare in Piemonte. Alcuni aspetti, ed alcuni giudizi, sono comuni. E, al di là delle questioni economiche e contrattuali, è estremamente significativo il giudizio fortemente negativo nei confronti non delle mandanti in quanto proprietà ma per i manager con cui devono rapportarsi gli agenti di commercio. Manager incapaci, commerciali impreparati.

Valutazioni estremamente negative, ma che rappresentano anche il tentativo degli agenti di collaborare con l’azienda evidenziando le lacune che devono essere corrette.

L’atteggiamento non ostile si nota anche nelle risposte alle domande su condizioni ingiuste imposte dalle mandanti. Si arriva al 50% o poco più di insoddisfazione, ma senza eccessive recriminazioni. Una ingiustizia “moderata”, insomma. Ed è generale, ma moderata, l’insoddisfazione per i livelli delle provvigioni.

Cambiano, tra i due settori, le percezioni dei rischi legati all’e-commerce. Più sentito (53%) nell’Abbigliamento mentre si ferma 10 punti più sotto per l’Alimentare. Nel primo caso gli agenti lamentano la concorrenza delle vendite online da parte delle grandi catene. Un problema a cui si aggiungono le sempre più numerose chiusure dei negozi tradizionali a fronte di un numero ridotto di aperture. La famigerata desertificazione commerciale.

Che colpisce anche l’Alimentare, seppur in misura inferiore. Accompagnata, però, dalla concorrenza della Gdo. Mentre, dal lato delle mandanti, si assiste ad una concentrazione aziendale, con la tendenza all’incorporazione delle imprese di minori dimensioni. Senza dimenticare le crescenti difficoltà legate ad un eccessivo aumento dei prezzi.

Dunque una fase di profonda trasformazione dell’economia del territorio. E diventa fondamentale il ruolo di un sindacato che, attraverso l’Osservatorio, è in grado di intercettare il cambiamento e di anticiparlo nelle proposte da trasferire in sede ministeriale.

Fonte ElectoMagazine – Enrico Toselli