L’INPS con circolare del 30 marzo 2020 n. 49 ha confermato l’indennizzo anche per gli agenti e rappresentanti.

L’importo di € 600 verrà erogato, previa richiesta in via telematica, dallo stesso istituto a partire dal 1 aprile 2020.

Nessun limite di reddito o dimostrazione di calo di fatturato.

Per poter presentare la domanda occorrerà essere in possesso di uno dei seguenti metodi di autenticazione al portale:

– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); 
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS);

Qualora non si abbia una delle predette credenziali, sarà possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

L’INPS informa, inoltre, che è in attivazione un contact center per coloro che non siano in possesso delle credenziali predette per accedere comunque alla prestazione (in ogni caso si dovrà essere in possesso della prima parte del Pin Inps).

Sono esclusi dall’indennizzo i titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e con coloro che percepiscono reddito di cittadinanza

A fondo pagina la circolare INPS n.49 del 3073/2020 ed la GUIDA per presentare la domanda