Enasarco, minimali e massimali 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati: 

Agente plurimandatario 

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro). 

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre). 

Agente monomandatario 

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre). 

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Fonte Enasarco

Riduzione contributi forfettari INPS 2022

Gli Agenti di Commercio in regime forfettario possono, a determinate condizioni, usufruire di un’agevolazione contributiva per la quale è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS.

L’agevolazione contributiva, prevista dalla legge 190/2014, è limitata ai soli imprenditori individuali che adottano il regime forfettario (sono quindi esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, nonché quelli iscritti alle casse professionali private).

L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti applicando al reddito forfettario la contribuzione dovuta, ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Tale riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente. Tuttavia, in virtù della citata riduzione, in caso di versamento di un importo inferiore a quello calcolato sul reddito minimale, i mesi accreditati ai fini pensionistici in ciascun anno solare sono proporzionalmente ridotti.

In caso di cessazione del regime agevolato (per scelta volontaria, per perdita dei requisiti o per altre cause), l’agevolazione previdenziale viene meno dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la causa di fuoriuscita dal regime forfettario. È pertanto necessario comunicare la rinuncia all’agevolazione all’INPS.

Inoltre, la cessazione dell’agevolazione determina l’applicazione delle regole ordinarie in materia di versamenti previdenziali e, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva anche nel caso in cui l’Agente dovesse tornare ad applicare il regime forfettario.

La rinuncia all’agevolazione dovrà essere comunicata all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime contributivo ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal 1 gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni di rinuncia che pervengono all’INPS successivamente al 28 gennaio avranno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Infine, optando per l’agevolazione contributiva, vengono precluse le altre agevolazioni contributive quali, ad esempio, la riduzione al 50% dei contributi dovuti dagli agenti già pensionati INPS e con più di 65 anni di età.

Fonte CAAF USARCI

ENASARCO, programma prestazioni assistenziali 2022

In data 06/04/2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il Programma delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022.

La Fondazione ci informa che a partire da oggi 11 aprile, dalle ore 12.00, sarà pertanto possibile presentare domanda per le seguenti prestazioni:

  • contributo per infortunio, malattia, ricovero e covid19
  • contributo per spese funerarie
  • contributo per erogazioni straordinarie
  • contributo per assistenza personale permanente
  • contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni
  • contributo Progetto Salute Donna
  • premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico
  • premi per tesi di Laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa.

Per maggiori informazioni su tutte le prestazioni riconosciute nell’anno sarà possibile consultare il programma delle prestazioni assistenziali 2022 che troverete a fondo pagina.

Entro il giorno 19 aprile 2022 sarà pubblicato il Programma delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022 integrato con il disciplinare per l’accesso al contributo per la formazione iscritti ditte individuali e per gli iscritti operanti sotto forma di Società di Capitale.

(Fonte ENASARCO)

Giovanni Di Pietro nuovo Presidente USARCI

Giovanni Di Pietro è il nuovo Presidente Nazionale dell’USARCI, il Sindacato degli agenti e rappresentanti  commerciali più importante d’Italia. 

Ex Agente Pescarese, 71 anni, è stato eletto il 28/05/2022  dal XXVI Congresso elettivo riunito a Roma presso l’Hotel Unaway Empire che ha visto la partecipazione di oltre 60 delegati, in rappresentanza dei quasi 50 mila iscritti in tutt’Italia. 

Di Pietro succede a Umberto Mirizzi che, ha recevuto il plauso per il lavoro svolto in questi ultimi 15 anni di mandato e la nomina di Presidente D’onore dal neo Eletto Presidente e dal Congresso. 

Di Pietro, già Vice Presidente Vicario, è nel sindacato da oltre 40 anni. Profondo conoscitore della attività di agenzia avendo svolto l’attività per oltre 35 anni, si è sempre dedicato alla difesa ed alla tutela degli agenti. Ora sarà alla guida della federazione per i prossimi tre anni.

“Stiamo attraversando una fase davvero complicata: la pandemia, la guerra, i rincari eccezionali delle materie prime, il rincaro dei carburanti, il rischio di una crisi energetica e alimentare, i cambiamenti climatici. Eppure il nostro settore, con tutte le difficoltà resta uno dei cardini dell’economia nazionale. Il numero degli agenti in Italia è di circa 220 mila unità di cui il 15% donne, un numero considerevole rispetto a quello degli altri paesi europei dove la media è di circa 50/60 mila unità, questo, a dimostrazione della grossa valenza di questa categoria nel tessuto economico e sociale del paese. “Ecco perché possiamo e dobbiamo lottare, rimettendo al centro le nostre priorità, le nostre battaglie ed i nostri diritti” sottolinea il neo eletto presidente di USARCI, Giovanni Di Pietro.

“Serve un nuovo concetto di vedere l’agenzia, non più come la parte debole del rapporto ma in un nuovo contesto dove l’agente possa trattare da pari a pari con la mandante come in un confronto tra due imprenditori.  Ma soprattutto c’è bisogno finalmente di una redistribuzione del valore lungo la filiera. Abbiamo la necessità di una rivisitazione del reddito per gli agenti, in special modo per i monomandatari ai quali deve essere garantito un reddito che permetta loro di vivere dignitosamente e limitare la continua erosione delle provvigioni a causa delle vendite on -line. 

Nel suo discorso di insediamento ha toccato numerosi punti come la riforma pensionistica Enasarco, maggior tutele per le donne agenti, l’abolizione delle variazioni unilaterali di zona e di provvigioni, l’abolizione delle clausole risolutive espresse, un fisco più equo.

“Queste sono le nostre priorità -ha evidenziato il nuovo presidente di USARCI- priorità che attueremo insieme al nuovo Direttivo Nazionale.

“La forza di un sindacato come il nostro, ha aggiunto il neo eletto presidente, si basa anche nel saper trovare insieme a partner, sapientemente individuati ed affini alla nostra Categoria, le decisioni e le scelte migliori. Noi non temiamo di perdere la nostra identità, la nostra autonomia, la nostra indipendenza, questi valori sono radicati in noi  ci hanno sempre contraddistinto e rappresentano  e continueranno  a rappresentare  il nostro fondamento.

“Dobbiamo essere più presenti ed attivi sul nostro territorio, troppe zone sono scoperte, occorre una presenza più capillare. So bene che non sarà facile, ma occorre far comprendere ai nostri colleghi che il compito del  sindacato non è quello di  risolvere i problemi alla fine del rapporto,  questo è solo una conseguenza; il sindacato è quella organizzazione che deve servire a prevenire i problemi, a far si che non si creino”.

Insieme al Neo eletto presidente sono state rinnovati tutti i vertici dell’Usarci, risultando eletti Mauro Ristè Vice presidente Vicario; Marcello Gribaldo, Massimo Azzolini, Luigi Doppietto, Pasquale Affatati Vice Presidenti; Consiglieri Antonio Bellini, Maria Miriam Catalano, Paolo Garcea, Andrea Cavalieri Foschini, Giuseppe Gasparri, Pietro Lunardi, Loris Meloni, Domenico Papa, Franco Roccon, Domenico Papa, Davide Sindoni. Alla Segreteria Nazionale è stato confermato l’ottimo Antonello Marzolla, alla Tesoreria è stato eletto Vincenzo Verì.

Auguriamo al Presidente ed a tutto il direttivo Buon Lavoro.

Bonus 200 euro!

BONUS 200 euro 

cosa devono sapere gli agenti di commercio

È dalla pubblicazione, avvenuta nel mese di maggio, del Decreto Legge 50/2022 che la Categoria, e le partite IVA più in generale, attendono di conoscere le modalità per ricevere la somma di 200 euro destinata dal Governo. 

Un provvedimento che, a dire il vero, non ci entusiasma, ma sul quale è nostro dovere informare gli agenti di commercio italiani che vorranno provare a richiederlo.  

Finalmente, dopo numerosi annunci, è stato recentemente firmato dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, il decreto attuativo che contiene le prime indicazioni sui dati richiesti nel modulo di domanda. 

Come prima cosa, riteniamo opportuno ricordare i requisiti per poter chiedere il bonus:

–       aver avuto nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivamente inferiore a 35 mila euro lordi;
–       essere già iscritti all’Inps, o alle casse professionali di appartenenza, alla data del 18 maggio 2022;
–       aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione d’iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;
Cosa sarà necessario dichiarare nella domanda:
–       di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione;
–       di non aver ricevuto prestazioni di cui agli articoli 31 ( Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 ( Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del decreto 50/2022;
–       di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro lordi;
–       di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 18 maggio 2022, a una delle gestioni previdenziali dell’Inps o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; 
–       nel caso di iscrizione a più enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Da quanto ci risulta ad oggi, la richiesta andrà fatta, per quanto riguarda gli Agenti di Commercio, attraverso l’Inps e con un “click day” ossia la richiesta andrà fatta in un giorno ben preciso (si vocifera il 15 settembre) e le domande verranno evase, fino ad esaurimento dei fondi, in ordine cronologico di arrivo.

Appena avremo l’ufficialità del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e delle modalità di presentazione della domanda da parte dell’Inps, sarà nostra cura integrare questa nostra comunicazione.
Scarica il pdf a fondo pagina 

Enasarco, Polizza assicurativa 2020/2021

La Fondazione Enasarco, tra i numerosi benefici erogati, stipula ogni anno una polizza assicurativa in favore dei propri iscritti.

Dal 1° novembre 2019 il servizio è stato affidato a POSTE ASSICURA S.p.A. in coassicurazione con Società Reale Mutua di Assicurazioni

La validità della polizza è stata prorogata sino al 31/10/2021.

Visita la pagina Enasarco dedicata per tutte le informazioni

Ricordiamo che gli Agenti che alla data dell’evento superino i 75 anni di età non hanno diritto alle garanzie previste dalla polizza, ma in caso di infortunio, ricovero o spese mediche potranno richiedere alla Fondazione il contributo sanitario per agenti Over 75

(Fonte Enasarco)

Assegno Unico temporaneo per Agenti con figli minori

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”.

Tale contributo è rivolto per la prima volta anche agli agenti e rappresentanti di commercio e consulenti finanziari!

L’INPS ha fornito le informazioni sui requisiti previsti per il diritto all’Assegno temporaneo, che è erogato dall’ente ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Requisiti
L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
– una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
– una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
A partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale sarà posibile presentare la domanda per la nuova misura sia in maniera autonoma che attraverso gli enti abilitati.
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio.

ll sussidio spetta a partire dal mese in cui viene presentata la domanda ma, per tutte le domande presentate entro il 30 settembre 2021, verranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio 2021. Gli importi previsti aumentano di € 50,00 per ogni figlio minore con disabilità.