Contributo a fondo perduto – Richiesta modifica criteri

Ieri 25 giugno USARCI e le maggiori organizzazioni sindacali degli Agenti e Rappresentanti di commercio hanno evidenziato alle Istituzioni l’anomalia e richiesto di modificare il principio che regola il computo del calo del fatturato, requisito per chiedere il contributo a fondo perduto ex DL n.34 del 19/5/2020 art. 25.

Una regola troppo generica che non tiene conto delle specificità della Categoria. 

Difatti richiedere ad un agente di commercio di utilizzare le sole fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 (indipendentemente dalla competenza) per dimostrare una perdita superiore al 33% è un metodo di regola penalizzante che non permette, di fatto, di procedere con la richiesta del contributo previsto dal Fondo Perduto.

Confidiamo che l’istanza di incontro inoltrata possa concretizzarsi in tempi strettissimi, così da poter permettere a tutta la Categoria la possibilità di calcolare correttamente il danno subito in conseguenza dei mesi di fermo attività imposti.

Da leggere: Requisiti per il contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto – Chiarimento

L’Agenzia delle Entrate, con apposita circolare n.22/E del 21 luglio scorso, ha chiarito due aspetti relativi all’accesso al contributo a fondo perduto da parte degli agenti e rappresentanti di commercio.

– Nel primo intervento l’Agenzia esplicita quanto, almeno per USARCI, fosse già chiaro da tempo ossia che gli Agenti e Rappresentanti di Commercio possono beneficiare del contributo pur essendo iscritti a un ente di previdenza (leggi ENASARCO).

“Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, il comma 2 contiene disposizione di chiusura finalizzate a stabilire che il contributo non spetta, tra l’altro, ai professionisti che risultano esclusivamente «[…] iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103». Pertanto, gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa e sono pertanto inclusi nel comma 1 dell’articolo 25 del decreto rilancio e che contestualmente risultano iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.”

– Nel secondo caso l’Agenzia si pronuncia su un caso meno scontato e che aveva generato incertezze tanto che è stato necessario porre preciso interpello.

Trattasi del caso dell’agente che ha emesso una fattura per indennità di fine rapporto ex art.1751 o ex A.E.C. nel periodo oggetto di confronto ai fini della verifica del requisito del calo del fatturato.

L’agenzia chiarisce che “le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo

Contributo Covid-19 Enasarco

Il 31 agosto 2020 sarà l’ultimo giorno per presentare la domanda di contributo Covid-19 alla Fondazione Enasarco per il II bando.

Cliccando qui potrete trovare la pagina informativa dedicata alla prestazione assistenziale.

Vi ricordiamo che il calo di fatturato superiore al 33% tra il II trimestre 2019 e pari trimestre 2020 dovrà essere valutato sulla base delle provvigioni maturate (e non fatturate) e di prestare particolare attenzione al contenuto dell’atto notorio attestante il calo che dovrà essere preciso e conforme al regolamento.

Di seguito un possibile testo:

“Dichiaro una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione antecedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto alle provvigioni percepite nello stesso trimestre dell’anno precedente”

Obbligo di PEC dal 1 ottobre 2020

Il D.L.76/2020 Decreto Semplificazioni ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese, quindi anche Agenti e Rappresentanti di commercio, sia che operino in forma individuale che societaria Agenzie commerciali, di comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, vale a dire la propria PEC (posta elettronica certificata), strumento previsto da anni per lo svolgimento dell’attività professionale.

La data di scadenza è il 1° ottobre 2020. In caso di inadempienza sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:
– da 206 a 2.064 euro per le imprese in forma societaria;
– da 30 a 1.548 euro per le imprese in forma individuale.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte degli Agenti che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido e attivo. Pertanto ti invitiamo a:
– verificare che sia ancora attivo il tuo indirizzo PEC;
– controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese.

Come verificare la corretta iscrizione della propria PEC? Puoi consultare la tua visura camerale aggiornata, oppure ricercare il nome impresa su www.registroimprese.it. Per ogni informazione ti invitiamo a contattarci al più presto.

Nel caso non avessi ancora una PEC attiva, puoi richiederla a un gestore autorizzato (clicca qui per l’elenco), come ad esempio Aruba, Poste, ecc.

Decreto Ristori – Richiesta Parti Sociali

USARCI, FILCAMS CGIL FISASCAT CISL FNAARC
UGL TERZIARIO UILTUCS hanno presentato al Governo l’evidente iniquità del “Decreto Ristori” che prevede risorse per determinate Categorie di operatori economici.  

Tale provvedimento esclude, al momento, gli agenti e rappresentanti di commercio che sono evidente parte (e motore) della stessa filiera produttiva delle attività commerciali costrette alle note limitazioni.

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Roberto Gualtieri 

Al Ministro dello Sviluppo Economico On. Stefano Patuanelli 

Alla Ministro del Lavoro On. Nunzia Catalfo 

Gentile Presidente, Gentili Ministri, in rappresentanza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio di tutta Italia, con la presente siamo a reiterare, le istanze contenute nelle nostre precedenti comunicazioni del 24 giugno e del 9 settembre 2020, in quanto riteniamo non più procrastinabile l’adozione di provvedimenti a sostegno di questa Categoria di lavoratori che, ogni anno, intermedia più del 70% del Pil del nostro paese. Provvedimenti che il recente DPCM del 24 ottobre rende ancora più urgenti, considerato che l’obbligo di chiusura di numerose attività commerciali e turistiche comporta l’impossibilità anche per gli agenti di commercio che operano con queste categorie, a svolgere il proprio lavoro. Riteniamo che sia fondamentale inserire tra i beneficiari del nel nuovo decreto, cosiddetto “Ristori”, anche gli agenti di commercio coinvolti indirettamente dalle chiusure previste dal DPCM (facilmente individuabili attraverso gli specifici codici ATECO) che vedranno notevolmente diminuire, se non azzerare completamente, le vendite con i clienti delle Categorie coinvolte. Ciò, peraltro, trova fondamento nello stesso DL Ristori che all’art. 1, comma 2, prevede che possano essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 del decreto. Nel caso in cui venisse accolto questo nostro appello, auspichiamo che il Governo voglia tener conto delle criticità da noi già segnalate, con la nostra precedente nota del 24 giugno 2020, relativamente all’applicazione del Fondo Perduto per la Categoria degli Agenti di Commercio. Certi dell’attenzione che il Governo vorrà prestare alle richieste di sostegno alla Categoria da noi rappresentata, porgiamo distinti saluti.

Decreto Ristori e Decreto Riscossione

DECRETO “RISTORI” (137/2020)

Con il c.d. decreto “Ristori” sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza COVID-19. Analizziamo qui le principali novità:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: è previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di questo DPCM.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

·     con partita IVA attiva al 25.10.2020;

·     individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 del decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);

·     a prescindere dall’ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

·     nell’ambito dei soggetti beneficiari non sono stati ricompresi gli agenti e i rappresentanti di commercio.

 

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019.

 

Riconoscimento del contributo 

·     per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

·     per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione).

 

L’ammontare del contributo è determinato: 

·     per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;

·     per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote percentuali (pari, nello specifico, al 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 del decreto. L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

 

Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO: è prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020: 

·     per le sole imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 del decreto ristori, cioè le attività, in­­di­viduate mediante i codici ATECO, che hanno subito limitazioni ad opera del decreto stesso;

·     indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (quindi anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);

·     con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell’art. 28 del DL 34/2020, sicché, ad esempio, per l’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la con­dizione del calo del fatturato.

Inoltre, è ammessa la cessione del credito, alle condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020.


ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITA’ SOSPESE: Non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16/12/2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza COVID-19. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Al­legato 1 del decreto ristori (che tuttavia non comprende gli agenti di commercio), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 78 del decreto 104/2020 convertito.


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DECRETO “RISCOSSIONE” (129/2020) 

VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO:

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. I pagamenti che scadono dal 08/03/2020 al 31/12/2020 devono essere effettuati, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31/01/2021. Prima del decreto riscossione, il termine finale del periodo di sospensione era il 15/10/2020, e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 30/11/2020. Entro il 31/01/2021 le somme non devono necessariamente essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

 

Accertamenti esecutivi 

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP nonché, dal 01/0/2020, gli accertamenti degli enti locali, ad esempio in tema di IMU e TARI. Bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dalla pandemia in atto, l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguardare anche tali avvisi di accertamento. Relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga. 

 

Avvisi di addebito INPS

Gli avvisi di addebito INPS rientrano nella proroga se i termini di pagamento scadono dal 08/03/2020 al 31/12/2020.

 

Rottamazione dei ruoli e “saldo e stralcio”

Tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli e al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti devono essere pagate, senza possibilità di dilazione, entro il 10/12/2020. Tale termine rimane invariato.

 

DILAZIONE DEI RUOLI:

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui è necessario effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate oppure 120 rate mensili.

Se si tratta di accertamenti esecutivi o di avvisi di addebito INPS, la rateazione può essere chiesta solo quando il debito è stato affidato all’Agente della Riscossione, dunque quando il contribuente risulta ormai inadempiente.

Sono sospese tutte le rate in scadenza dal 08/03/2020 al 31/12/2020.

Nel periodo di sospensione le istanze di dilazione vengono comunque esaminate.

 

Versamenti delle rate scadute 

I versamenti delle rate sospese devono avvenire in unica soluzione entro il 31/01/2021.

 

Decadenza dalla dilazione

La dilazione dei ruoli, di norma, viene meno quando non vengono pagate 5 rate del piano, anche non consecutive.

Tuttavia, per i piani di dilazione in essere al 08/03/2020 e per i piani relativi a domande presentate entro il 31/12/2020, il numero di rate insolute necessario ai fini della decadenza è elevato a 10: pertanto, la decadenza si ha quando non vengono pagate 10 rate anche non consecutive.

 

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP:

Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

·     esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

·     dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

·     applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);

·     applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 
co. 1 del DL 98/2011);

·     presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito).

La proroga interessa anche i soggetti che:

·     partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

·     devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

·     soci di società di persone;

·     collaboratori di imprese familiari;

·     coniugi che gestiscono aziende coniugali;

·     componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

·     soci di società di capitali “trasparenti”.

Necessità del calo del fatturato

La proroga in esame si applica solo a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.