Covid-19 – Si riprende a lavorare?

Il 26 aprile ultimo scorso è stato emanato l’ultimo decreto (clicca qui per la lettura) in termini di contenimento della attuale emergenza sanitaria.
Il citato decreto è anche il risultato degli sforzi compiuti da USARCI nei confronti delle istituzioni nel non escludere, nuovamente, gli agenti, unione tra produzione e commercio, nell’attuale contesto ove è necessario che tutte le forze produttive siano parte attiva e coinvolte nel rilancio della nostra economia.

Pertanto dal prossimo 4 maggio l’agente e rappresentante di commercio, identificato dal codice ATECO 46, con una clientela autorizzata ad operare, potrà riprendere la propria attività ma solo per comprovate esigenze lavorative, spostandosi ove necessario anche in più regioni, portando con se:

– Modello autocertificazione (disponibile a fondo pagina);

e in via cautelativa:

– Visura camerale da cui risulti l’attività di agenzia attraverso uno dei sottocodici ATECO identificanti l’attività;

– Mandato di agenzia (consigliato per gli spostamenti regionali);

Ricordiamo che una autodichiarazione mendace comporta sanzioni penali.

Occorre puntualizzare che l’Agente di Commercio dovrà prestare attenzione, oltre alla propria tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine durante gli spostamenti, anche nello svolgimento dell’attività alla propria salute, quella degli altri e quella dei propri familiari.

Al riguardo è stato chiesto alle associazioni datoriali la definizione di un protocollo settoriale e specifico per l’attività di agente di commercio, in applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, allegato al DPCM 26 aprile 2020, finalizzato a definire le modalità di lavoro in sicurezza per la Categoria. 

In attesa di definizione sarà d’obbligo rispettare altresì il protocollo sanitario che è si generico ma detta regole basilari, quali l’adozione di misure protettive e comportamenti atti a contrastare la diffusione del virus (quali ad esempio mascherine, guanti, il lavaggio frequente delle mani oltre a rispettare le distanze negli incontri).

Sarà nostra cura aggiornare il presente articolo alla luce di ulteriori evidenze e approfondimenti risultanti dal decreto del 26 aprile 2020.

Leggi le FAQ sulle misure adottate dal Governo

Enasarco, finanziamenti agevolati

La Fondazione Enasarco ha aderito all’offerta formulata da BNL per gli iscritti delle Casse professionali, che prevede l’applicazione di condizioni agevolate per finanziamenti relativi alla sfera professionale sia di breve che di medio termine.

Per ogni ulteriore dettaglio gli iscritti Enasarco potranno rivolgersi all’istituto di credito, recandosi presso una qualunque agenzia BNL sul territorio italiano.

In allegato la scheda informativa

(Fonte Enasarco)

Decreto Rilancio – Le misure per gli agenti e consulenti finanziari

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che stanzia risorse in favore degli agenti, rappresentanti e consulenti finanziari.

Premettiamo che nei giorni scorsi è stata fornita l’informazione NON corretta che il contributo a fondo perduto (v. art.25 del decreto) non spetterebbe agli agenti, rappresentanti e consulenti finanziari in quanto come recita il decreto “il contributo di cui all’art. 1 non spetta,…omissis…ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n. 103″ (leggi iscritti ad ENASARCO).  

Precisiamo, stupendoci della svista che è stata presa da altre associazioni, che la nostra Categoria non deve essere inquadrata nella categoria dei professionisti (p.e. un commercialista) ma tra i soggetti esercenti attività di impresa, e pertanto come tale rientra nel benificio.

Veniamo alle principali misure di interesse:

PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO:

Indennità lavoratori autonomi (art.84 comma 4)

 – Per il mese di aprile verrà erogato dall’INPS in automatico (senza necessità di presentare una ulteriore domanda) un contributo di € 600 a tutti coloro che hanno già beneficiato della medesima indennità per il mese di marzo.

Contributo a fondo perduto (art.25)

– Contributo a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020.

Il contributo spetterà a condizione che l’ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto dell’ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019.

L’ammontare del contributo sarà, invece, calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019, come segue:

• 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

• 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso;

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

Cumulabilità (art. 75)

– Le indennità previste dal decreto Cura Italia diventano cumulabili con l’assegno di invalidità;

 

PROVVEDIMENTI FISCALI:

Disposizioni in materia di IRAP (art.24) (per gli agenti, rappresentanti e consulenti obbligati all’imposta).

Alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro viene cancellata la rata di saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap dovuta a Giugno 2020

– Credito d’imposta sugli affitti commerciali (art.28)

Ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)

È previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico (p.e. show-room), nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

– Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

– Versamenti sospesi fino a settembre (art.126)

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

 

– Sconto sulle bollette elettriche per 3 mesi

 Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3KW le tariffe saranno rideterminate per ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza «virtuale» fissata convenzionalmente (3 kw ), senza limitazione ai prelievi dei clienti. 

– Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise (art.123)

Vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

 

Per entrare nel dettaglio dei provvedimenti dovremo attendere anche le circolari esplicative di Inps e Agenzia delle Entrate.

Anticipo del FIRR

COMUNICATO STAMPA

Covid-19, Agenti di commercio:

ACCORDO SULL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL FIRR 

Disponibili 450 milioni di euro

Sottoscritto in data odierna un importante accordo che prevede che gli Agenti di commercio e consulenti finanziari possano chiedere all’Enasarco una anticipazione FIRR, fino al massimo del 30% dell’accantonato, che corrisponde ad una somma complessiva di 450 milioni di euro.

USARCI, unitamente a FNAARC, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e UGL Terziario, ha proposto ad ENASARCO di erogare i 450 milioni di euro in più tranche per consentire alla Fondazione di recuperare la liquidità necessaria alla copertura del provvedimento.

Le rappresentanze di categoria degli agenti, sottoscrittrici degli Accordi economici collettivi (AEC) – USARCI, FNAARC, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e UGL Terziario – hanno svolto un confronto in videoconferenza con le organizzazioni controparti delle aziende mandanti – Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Cna, Casartigiani, CLAAI – che questa mattina si è concluso – dopo approfondite trattative – con un accordo. 

Il FIRR, accantonato dall’azienda mandante e gestito da Enasarco, è stato istituito dalle parti sociali attraverso gli Accordi economici collettivi. L’emergenza Covid-19 ha influito – ed influisce – pesantemente sull’attività degli agenti e rappresentanti di commercio. Per questo le rappresentanze di categoria hanno concordato di rendere disponibile il 30% del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (Firr), quale strumento di sostegno alla categoria ed iniezione di liquidità. 

Adesso la Fondazione Enasarco dovrà predisporre le modalità di accesso all’anticipazione per gli agenti che ne faranno richiesta, presumibilmente in più tranche, in osservanza delle regole della Fondazione e dei vincoli di legge. 

In ogni caso l’accordo prevede che gli agenti possano esercitare il diritto all’anticipazione entro la data del 31 marzo 2021.

USARCI, FNAARC, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e UGL Terziario valutano positivamente l’accordo raggiunto, che servirà a dare un aiuto a decine di migliaia di agenti di commercio che in questi mesi di lockdown hanno sofferto la mancanza di lavoro e pertanto di provvigioni da fatturare. 

Adesso il nostro impegno sarà rivolto a fare in modo che le anticipazioni siano erogate nel minor tempo possibile. 

Roma, 25 maggio 2020

Inps, indennizzo cessazione attività

L’Inps, con nota 237 del 5 giugno scorso, ha comunicato l’esaurimento dei fondi a disposizione per l’indennizzo “cessazione attività”.

L’Inps ha infatti comunicato ai lavoratori iscritti alla gestione previdenziale che le domande pervenute dopo il 30 novembre 2019 saranno sospese. In detta nota l’Inps precisa che “in occasione dell’ultimo monitoraggio degli oneri, è emerso che, stimando in via prudenziale, il completo accoglimento delle domande giacenti, non vi è equilibrio del Fondo, in via prospettica, per il pagamento delle prestazioni”. 

In altre parole le domande presentate dopo il 30 novembre 2019 non potranno trovare accoglimento fino a quando il fondo non verrà ricostituito e pertanto coloro che hanno deciso di chiudere la loro attività, in questi ultimi mesi, dovranno attendere la ricostituzione del fondo dedicato attraverso l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. 

L’indennizzo per cessazione attività viene finanziato con una percentuale di contributi versati dai commercianti, pari allo 0,09%. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, è previsto l’adeguamento dell’aliquota dei contributi INPS ai fini dell’erogazione della misura.

Pare quindi prospettarsi un aumento dei contributi INPS per gli agenti di commercio, e secondo quanto comunicato dal messaggio INPS, sarà il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze a prevedere la nuova aliquota, nella misura necessaria.

Enasarco, approvate modalità e condizioni per anticipo FIRR

COMUNICATO STAMPA

VITTORIA DELLE PARTI SOCIALI FIRMATARIE DEGLI AA.EE.CC.

IL CDA DI ENASARCO DELIBERA DI SBLOCCARE 450MLN DI EURO A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA IN CRISI


Per far fronte al difficilissimo momento congiunturale nel quale versa la categoria degli Agenti di commercio, dei Consulenti finanziari e degli Agenti creditizi, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli Agenti, USARCI, Fnaarc, Fisascat CISL, Uiltucs e UGL Terziario e delle Mandanti, Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, CNA, Casartigiani, CLAAI hanno sottoscritto – con grande senso di responsabilità – lo scorso 25 maggio, uno specifico accordo finalizzato allo sblocco, fino ad un massimo del 30%, del Firr accantonato presso l’Enasarco a chi riterrà di fare richiesta.


Alla sottoscrizione dello storico accordo non hanno partecipato Confesercenti, Fiarc, Anasf e Federagenti, Associazioni componenti la lista “Fare Presto”.

L’importantissimo accordo è stato recepito dal Consiglio di Amministrazione Enasarco nella riunione del 9 giugno 2020 con il voto contrario dei Consiglieri Mei, Triolo, Gaburro, Ricci e Marcianò, quest’ultimo Presidente dell’Associazione Fiarc che nonostante il voto contrario al provvedimento aveva mandato comunicazione alla Fondazione richiedendo anche per l’Organizzazione dallo stesso presieduta di aderire all’accordo Firr. (!)

 

La delibera del Consiglio di Amministrazione ENASARCO recepisce integralmente l’accordo delle Parti Sociali dando il via ad un primo stanziamento del 10% del Firr accantonato sui singoli conti degli Agenti di commercio per un controvalore di circa 150 milioni di euro, mentre il restante 20% potrà essere liquidato, con ulteriori future delibere del CdA, in rate successive coerentemente con la sostenibilità economica e finanziaria della Fondazione.

 

Nel medesimo Consiglio di Amministrazione sono state esaminate e successivamente cassate dagli Uffici e dagli Attuari della Fondazione tutte le proposte presentate dai Consiglieri Mei, Triolo, Gaburro, Ricci e Marcianò, rispettivamente rappresentanti di Anasf, Confesercenti, Federagenti e Fiarc, in quanto dette proposte se approvate avrebbero creato un serio pregiudizio sia al futuro delle pensioni che dell’Enasarco stesso.

 

Contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello con le relative istruzioni per i contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del D.L.  n. 34/2020  (c.d. Decreto Rilancio). 

Le istanze per il contributo potranno essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020

Puoi scaricare a fondo pagina la nostra guida

Per la predisposizione e la trasmissione della domanda ci si potrà avvalere della specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” (occorre essere in possesso di credenziali dell’identità digitale SPID ovvero le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi ) in alternativa ci si potrà avvalere  di un intermediario (purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal caso nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario). 

L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato subita a causa dell’emergenza da Coronavirus. 

Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza l’Agenzia delle entrate erogherà la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente

REQUISITI 

1) conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro. 

2) (almeno uno tra i seguenti requisiti)

ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.


oppure

inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019


oppure

domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile.  

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti (si riportano per completezza tutti gli scaglioni previsti): 

1)  20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

2)  15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro

3)  10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo sarà comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Inoltre il contributo a fondo perduto è escluso:

– dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap

– dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Da leggere: Contributi a fondo perduto – richiesta modifica criteri